Caos chiodi, ora i piloti rischiano la responsabilità oggettiva
Dopo il marasma scatenato al Tuscan Rewind dello scorso anno, la Commissione Rally di ACI Sport ha presentato nuove normative che prevedono anche la colpevolezza dei concorrenti, se ritenuti in legame con chi altera i risultati.
Foto di: Marco Passaniti
Il caos chiodi scatenato al Tuscan Rewind dello scorso anno, non ha solamente creato scompiglio in tutto il mondo legato al Campionato Italiano Rally, ma portato anche importanti novità sul nuovo regolamento che verrà adottato per la stagione 2020.
ACI Sport ha infatti dato il via libera alla proposta presentata dalla relativa Commissione Rally per un aggiornamento delle Norme Generali del Settore Rally riguardante fatti violenti o antisportivi, che da oggi - se provati - possono andare a colpire con provvedimenti anche piloti e detentori di licenza sportiva ACI per "responsabilità oggettiva".
Nello specifico, l'Articolo A del documento, alla voce "Fatti violenti dei terzi - Sostenitori (Riferimento agli iscritti e gare CIR)" recita quanto segue.
"Chi, nel corso di una manifestazione rally, al fine di recare pregiudizio al risultato sportivo di uno o più concorrenti, collochi pietre, chiodi o altri ostacoli sul percorso di gara ovvero utilizzi finte segnalazioni o eserciti qualsiasi altro sistema di interferenza o di disturbo, compie un fatto violento anche se la condotta è solo tentata e anche se il pregiudizio non si realizza".
"L’apposizione di ostacoli sul percorso costituisce, inoltre, grave attentato all’incolumità dei concorrenti. In ordine alle violazioni relative a illecito sportivo, frode sportiva associate a condotte violente e pericolose contro l’incolumità di altri concorrenti e una o più persone, anche solo tentate, vige per i titolari di licenza sportiva che partecipano ai Rally il principio della “responsabilità oggettiva” di cui all’articolo 223 RSN; pertanto, le predette condotte, registrate durante le manifestazioni rally, potranno essere poste a carico dei titolari di licenza sportiva in tutti i casi in cui siano, direttamente o indirettamente, riconducibili agli stessi, anche se attuate da terzi non titolari di licenza, che però siano comunque relazionabili allo stesso titolare di licenza".
"Nel caso di accertato pregiudizio mediante azione idonea ad alterare il risultato sportivo dei concorrenti, effettuato secondo quanto indicato al primo comma del presente articolo, il Collegio dei Commissari Sportivi potrà emettere speciale provvedimento previsto nell’ambito dell’articolo 21.16".
Per prevenire tali assurdi e sconsiderati comportamenti, sulle Prove Speciali da oggi ci saranno dei 'tutor', ossia persone che collaboreranno con i Commissari di Percorso e la Direzione Gara, i quali potranno filmare e fotografare chiunque venga colto sul fatto di tali intenti.
Chiaramente, dovesse essere provato un comportamento antisportivo o scorretto da parte di un concorrente singolo o di un equipaggio (anche per mano di altre persone a loro legati), si rischiano sanzioni che vanno dalla penalità, all'esclusione dalla gara, fino al deferimento al Giudice Sportivo.
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